15 Apr Bonus facciate: requisiti e lavori detraibili fino al 90% dei costi
Il Bonus facciate e rifacimento balconi è lo sconto fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 che permette di migliorare l’aspetto esteriore degli edifici delle nostre città. Con il Bonus potrai recuperare fino al 90% dei costi che hai sostenuto nel 2020 e nel 2021 senza nessun limite massimo di spesa. Rispetto al Bonus 110%, di cui abbiamo parlato nel primo articolo, si tratta di un’agevolazione più semplice da ottenere. Infatti al momento sono state protocollate molte pratiche che hanno riscontrato circa l’85% di approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Vediamo quindi nel dettaglio di cosa si tratta, se hai i requisiti necessari per beneficiare del Bonus e i lavori detraibili.
Che cos’è il Bonus facciate?
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per tutti quegli interventi finalizzati al recupero oppure al restauro della facciata esterna. Il bonus non riguarda tutti gli edifici e non tutti gli interventi sono detraibili. Ad esempio non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile oppure per quelli realizzati tramite demolizione e ricostruzione.
Quali sono i lavori detraibili?
L’elenco dei lavori è molto ampio ed è riconosciuto per tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio.
Vediamo i principali:
• Il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la pulitura e la tinteggiatura, gli interventi su balconi, gli ornamenti e i fregi.
• I lavori sulle grondaie, i pluviali, i parapetti e sui cornici.
• I lavori sulla copertura del piano di calpestio e la sostituzione dei pannelli che fungono da pareti perimetrali.
• I lavori sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
• Sono comprese anche le spese correlate come quelle per l’installazione dei ponteggi; lo smaltimento dei materiali; l’Iva all’imposta di bollo, i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi e tassa per l’occupazione del suolo pubblico; poi ci sono i costi di progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica).
Quando NON si applica il Bonus?
Il bonus non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se queste non sono visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico.
Non rientrano nel bonus anche le seguenti spese:
• Le spese effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, a eccezione di quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
• Le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
• Gli interventi di efficienza energetica sulle facciate per le quali si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (per cui puoi richiedere l’Ecobonus).
Chi può richiedere il Bonus facciate?
Possono beneficiare del bonus le persone fisiche, compresi gli esercenti, arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). Come? Basta realizzare gli interventi di recupero o di restauro della facciata esterna dell’edificio preesistente (di cui si è proprietari, si ha un regolare contratto di affitto oppure si possiede l’autorizzazione del proprietario) appartenente a qualsiasi categoria catastale, anche quella strumentale. L’importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, come stabilito dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Cosa sono le Zone A e B?
Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale oppure ne condividono delle porzioni, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi.
Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Come fare a capire qual è la tua zona?
È semplice, ti basta consultare la classificazione in cui rientra il tuo edificio che puoi recuperare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Sono esclusi dal bonus tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E e F. Ad esempio quelli che includono le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi; quegli edifici che non raggiungono i limiti di densità e superficie richiesti; le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali, quelle destinate a uso agricolo e quelle destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale.
Accedere alla detrazione del 90%
Come abbiamo detto, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti (una quota l‘anno) di pari importo a partire dall’anno (2020-2021) in cui hai sostenuto le spese.
Per presentare la domanda dovrai:
• Presentare la comunicazione della data di inizio dei lavori all’ASL mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri.
• Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Ti ricordiamo che dovrai conservare ed esibire su richiesta i seguenti documenti:
• fatture di spesa;
• ricevute del bonifico di pagamento che hai effettuato verso la ditta che ha eseguito i lavori;
• abilitazioni amministrative richieste in base alla tipologia di lavoro effettuato o, se non necessaria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi la data di inizio dei lavori e che gli stessi siano agevolabili;
• copia domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
• ricevute di pagamento dei tributi locali;
• copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per i lavori in condominio e ripartizione delle spese;
• dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori se effettuati da affittuari.
• Per interventi di efficienza energetica, anche asseverazione di un tecnico abilitato e attestato di prestazione energetica (APE)
Pagamenti per persone fisiche non titolari di reddito d’impresa
Per ottenere la detrazione dovrai pagare la ditta edile attraverso un bonifico bancario o postale (anche “on line”) prestampato chiamato “bonifico per agevolazioni fiscali”.
Inserisci:
• la causale del versamento
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione
• il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Per tutti gli altri adempimenti dovrai far riferimento alle disposizioni del regolamento
riportato dal decreto del Ministro delle Finanze n. 41/1998. In alternativa all’utilizzo diretto della detrazione puoi optare per lo sconto in fattura oppure per la cessione del credito.
Da dove cominciare
Prima di presentare la domanda, ti invitiamo a effettuare uno studio preventivo di fattibilità tecnica per verificare di avere i prerequisiti per accedere al Bonus. Se i lavori saranno svolti dal tuo condominio, come previsto dalla legge, per gli interventi straordinari, e quindi anche per tutti gli interventi coperti dal Bonus facciate, non è prevista nessuna spesa di contributo extra per l’amministratore del tuo condominio. Se invece presenterai la domanda come persona fisica, ti consigliamo di rivolgerti al tuo commercialista per una consulenza specializzata e di scegliere delle ditte qualificate che possano seguirti per l’intero iter tecnico-burocratico.
Per qualsiasi dubbio, chiarimento oppure se vuoi affidarti al nostro team per attivare la pratica e i lavori di ristrutturazione, ti invitiamo a contattarci: la prima consulenza è sempre gratuita.
CONTATTACI
Fonti
- Ing. Claudia Guidi (Condominio No Stress)
- Guida dell’Agenzia delle Entrate
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