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La sicurezza degli impianti antincendio nel garage condominiale

La sicurezza degli impianti antincendio nel garage condominiale

Qualche articolo fa abbiamo affrontato il tema degli incendi in condominio. Qui continuiamo ad approfondire l’argomento, questa volta però accendendo l’occhio di bue sulla sicurezza degli impianti in garage. 

Garage condominiale: quando sono obbligatorie le misure di sicurezza 

Partiamo col rispondere alla domanda più comune: qual è la destinazione d’uso del garage? Il garage può essere considerato in due modi: una semplice cantina per il ricovero di oggetti, oppure un box auto, il cui uso è limitato ad autorimessa. 

Quel che è certo è che la normativa è piuttosto chiara per quanto riguarda il divieto dell’utilizzo del garage come luogo da dedicare a piccola “officina” per fare lavori di hobbistica. 

Allo stesso modo, è vietato anche utilizzarvi piccoli elettrodomestici, come trapano a percussione o un congelatore a pozzetto. 

Adeguamento antincendio 

Così come abbiamo accennato nell’articolo dedicato al Certificato di Prevenzione degli Incendi (CPI), l’adeguamento antincendio è obbligatorio per tutte le autorimesse condominiali che presentano una superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati.

L’autorimessa condominiale deve essere quindi dotata anch’essa del CPI e anche in questo caso, il certificato deve essere richiesto dall’amministratore del condominio, con una domanda presentata al locale comando dei Vigili del Fuoco corredata della documentazione degli impianti presenti nell’autorimessa e degli interventi di adeguamento realizzati da ditte abilitate.

È dunque necessario installare all’interno dei locali, estintori portatili e di impianto sprinkler, costituito da un sistema automatico di estinzione a pioggia, alimentato ad acqua o a schiuma. Inoltre, altrettanto necessarie e obbligatorie sono le vie di fuga, previste per poter evacuare il più efficacemente e velocemente possibile, le persone presenti nel garage, per poter scongiurare qualsiasi tipo di tragedia. 

Spesso l’autorimessa si trova nel seminterrato, ecco perché è presente un ascensore il cui funzionamento deve essere assicurato da un generatore autonomo elettrico di emergenza che può funzionare anche nel caso di malfunzionamento della corrente ordinaria.

Porte antincendio nel garage condominiale

Tra le caratteristiche necessarie all’adeguamento del garage condominiale c’è l’installazione delle porte di comunicazione “tagliafuoco”, realizzate con materiali non combustibili e dotate di autochiusura. 

La porta tagliafuoco, installata come divisorio tra il garage e l’abitazione, è una particolare tipologia di porta che mette in sicurezza lo stabile in caso di incendio.

Secondo quanto stabilito dal D.M. 10/03/1998, le porte adibite ad uscita di sicurezza o via di fuga devono essere mantenute in efficienza come qualsiasi apparato ed impianto di sicurezza antincendio con un preciso programma di manutenzione con cadenza non inferiore ai sei mesi. 

Ad occuparsi dell’installazione e della manutenzione delle porte tagliafuoco sono tecnici muniti di apposita certificazione. Quest’ultima è rilasciata da un ente terzo che verifica lo stato della formazione del tecnico e ne dichiara la conformità in risposta ai requisiti previsti dalla legge. 

La UNI11473-3 definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza che devono essere in possesso dell’installatore e manutentore. 

Adeguamento antincendio nel garage: come si ripartiscono le spese 

Anzitutto è opportuno ricordare che sono previste sanzioni sia amministrative che penali per coloro che non adempiono all’adeguamento. Per non incorrere in tali sanzioni è quindi importante provvedere il prima possibile all’adeguamento antincendio nel garage condominiale.

Esistono due criteri per ripartire questa tipologia di spese condominiali:

  • tutti i condomini si dividono il costo in base a quanto indicato dalla tabella millesimale di proprietà comune. Si tratta di “spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio”. Ecco perché la loro ripartizione è “in misura proporzionale alla proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione” (l’assemblea può deliberare in modo da ripartire tali spese diversamente);

  • solo i proprietari dei singoli box affronteranno tali spese, escludendo quindi chiunque non sia proprietario di un posto auto. Parliamo, in questo caso, di prendere in considerazione l’eccezione alla regola che tratta delle «cose destinate a servire i condomini in misura diversa»; il che prevede che le spese vengano “ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”.

Non abbiamo risposto a tutte le tue domande in questo articolo? Contattaci!

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