03 Set Riscaldamento centralizzato: regole e benefici
L’inverno è alle porte, si accorciano le giornate, si abbassano le temperature. Quale miglior momento quindi per toccare un tema che riguarda tutti i condòmini di qualsiasi stabile dello Stivale: il riscaldamento.
Parliamo dell’impianto di riscaldamento centralizzato, di certo la soluzione più efficiente per assicurare il calore necessario ad un intero condominio e la più economica sia dal punto di vista dei consumi che della manutenzione. Ricordiamo che secondo le normativa l’impianto di riscaldamento centralizzato è obbligatorio negli edifici di nuova costruzione con più di 4 abitazioni.
Come funziona e perché il riscaldamento centralizzato conviene
Partiamo dalla caldaia. Sì perché il riscaldamento centralizzato ne prevede una di dimensioni ben più grandi rispetto a quella del riscaldamento termoautonomo. Un’unica caldaia dunque per tutti i condòmini che a partire dal 2017 deve essere munita di valvole di contabilizzazione del calore attraverso le quali si può risalire al consumo di ogni singola unità abitativa e assicurare quindi, una distribuzione equa della spese tra i condòmini. Spese dunque, queste che andranno di pari passi con l’effettivo consumo di calore. Ecco perché ogni termosifone di ogni immobile deve essere munito, secondo il decreto UE che mira all’efficienza energetica, di tali valvole per la regolazione del calore da 1, il livello più basso, fino a 5. In questo modo è possibile modulare il calore nelle varie stanze della casa e i condòmini possono gestirlo autonomamente secondo la propria necessità, ponendo così fine al problema relativo alle ore di accensione.
Da tutto ciò ne deriva un’efficienza energetica nettamente superiore (per via della grandezza dell’intero impianto) e un consumo di combustibile, che sia GPL o metano, di molto inferiore rispetto al sistema autonomo.
Chi decide la temperatura dei termosifoni?
Per evitare lo spreco di energia e assicurare l’esigenza di riscaldare tutti gli immobili di un condominio, la legge di riferimento valida a livello nazionale, stabilisce che la temperatura dei termosifoni deve essere di 20 gradi con un margine di tollerabilità fino a 22 gradi, per case private, uffici e scuole; e 18 gradi nei fabbricati industriali/artigianali.
In caso di eventi atmosferici eccezionali, sta ai Sindaci dei singoli Comuni italiani emanare delibere che consentano di rivedere tale legge e modificare così la temperatura e la durata di accensione o spegnimento del riscaldamento centralizzato.
Tralasciando le eccezioni però, esiste un vero e proprio calendario contenuto nella legge n.10 del 1991 da rispettare che prevede l’accensione sempre dopo le 5 e lo spegnimento entro le ore 23.
Inoltre l’utilizzo dell’impianto può essere continuativo (es. ore 7-21) oppure frazionato in due fasce orarie ( 5-11 e 17-23). In linea generale, le fasce orarie sono ad appannaggio di ogni singolo condominio e sono esplicitate nel regolamento condominiale.
A tal proposito è importante precisare che la delibera assembleare sul riscaldamento è valida se la decisione viene presa, nella prima convocazione, con la maggioranza dei partecipanti i quali devono rappresentare almeno la metà del valore dell’intero condominio. Nella seconda convocazione, la decisione si rifà alla quantità di voti che deve rappresentare almeno un terzo dei partecipanti e un terzo del valore dello stabile.
Si può contestare la delibera assembleare? Certamente sì, ai sensi dell’articolo del 1133 del Codice Civile.
Accensione del riscaldamento centralizzato e fasce climatiche.
La data e la durata di accensione dei termosifoni sono stabilite dalla legge numero 10 del 09/01/1991 in base alle esigenze regionali.
Infatti, tale legge individua attraverso delle tabelle i periodi di attività del riscaldamento centralizzato a seconda delle temperature e delle medie stagionali delle diverse zone d’Italia. Zone queste identificate in 6 gruppi e ordinate attraverso le lettere dell’alfabeto.
In sintesi, ogni lettera appartiene ad una zona ed ogni zona ad una parte d’Italia:
- zona A: Lampedusa; Linosa; Porto Empedocle.
- zona B: Agrigento; Catania; Crotone; Messina; Palermo; Reggio Calabria; Siracusa ed infine Trapani.
- zona C: Ancona; Ascoli Piceno, Bari; Benevento; Cagliari; Caserta; Catanzaro; Cosenza; Latina, Lecce; Napoli; Oristano; Ragusa; Salerno; Sassari;Taranto.
- zona D: Avellino; Caltanissetta; Chieti; Foggia; Genova; Imperia, Isernia; La Spezia, Savona, Forlì, Firenze; Grosseto; Livorno; Lucca; Macerata; Massa Carrara; Matera; Nuoro; Pescara; Pesaro; Pisa; Pistoia, Prato; Roma; Siena; Terni; Teramo; Viterbo; Vibo Valentia.
- zona E: Alessandria; Aosta; Arezzo; Asti; Bergamo; Biella; Bologna; Bolzano, Brescia; Campobasso; Como; Cremona; Enna; Ferrara; Frosinone; Gorizia; Lecco; L’Aquila; Lodi; Milano; Modena; Parma; Piacenza, Potenza. Padova; Pavia, Perugia, Novara, Modena; Parma; Piacenza; Pordenone, Rieti, Sondrio; Torino; Varese, Verbania; Vercelli. Venezia, Verona; Vicenza, Treviso; Trieste; Udine.
- zona F: Belluno; Cuneo; Trento.
Voglia di riscaldamento autonomo. È possibile?
Se un condòmino decide di abbandonare il riscaldamento centralizzato e passare a quello autonomo può farlo, ma solo previo consenso di tutti i condòmini proprietari i quali in fase di riunione d’assemblea devono dare il loro consenso secondo quanto stabilito dalla legge 220/2012 che ha segnato la Riforma del condominio.
Vuoi approfondire i vantaggi di un riscaldamento autonomo? Seguici, sarà uno dei prossimi argomenti di cui tratteremo!
Sorry, the comment form is closed at this time.