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Superbonus 110%: limiti e massimali di spesa, scadenze e interventi

C’è ancora tempo per presentare la domanda per il Superbonus 110%, di cui abbiamo già ampiamente parlato in questo precedente articolo. Come sai, il bonus ti permette di ottenere una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico del tuo condominio. Oggi ci concentreremo in particolare sui massimali di spesa consentiti per ciascun intervento.

Le scadenze del Super Bonus 110%

Il termine per i lavori in condominio è fissato al 31 dicembre 2022 senza la necessità di eseguire il 60% dei lavori entro giugno 2021, come succede per le altre tipologie che vedremo in seguito. L’assemblea di condominio deve approvare ogni intervento per il finanziamento degli stessi o per la cessione del credito. I voti necessari per l’approvazione devono rappresentare la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Per le persone fisiche proprietarie di interi stabili composti dalle 2 alle 4 unità abitative, invece, la scadenza è il 31 dicembre 2022, ma solo se entro il 30 giugno 2022 avranno realizzato almeno il 60% dei lavori. Per quanto riguarda le spese e la suddivisione delle rate, ti rimandiamo alla lettura dell’articolo che abbia appena nominato sopra.

Per le persone fisiche che occupano una singola unità immobiliare il termine ultimo scade il 30 giugno 2022, a meno che entro questa data non siano stati effettuati i lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Solo in questo caso la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

A cosa si applica la detrazione del Superbonus 110%

La detrazione del 110% si applica anche alle spese funzionali come l’acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, perizie, installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi. L’eventuale contributo pagato all’amministratore di condominio o al contractor non rientra tra le spese detraibili. Ad ogni modo, come ripetiamo ormai da mesi, all’amministratore di condominio non dovrebbe spettare nessun extra per i lavori.

Limiti e massimali di spesa per i condomini

La spesa detraibile che spetta ad ogni condomino è fissata in base ai millesimi di parti comuni. I limiti infatti variano in base al numero di unità abitative che costituiscono il condominio e sono fondamentali per calcolare la spesa massima complessiva detraibile. Ricordiamo che se viene eseguito più di un intervento che dà diritto al bonus, la spesa massima detraibile è data dalla somma dei limiti di spesa fissati per ogni intervento. Quindi ogni intervento effettuato mantiene il proprio massimale di spesa. Ciò che importa, per evitare qualsiasi tipo di problematica, è contabilizzare in separata sede ciascuna spesa relativa ai diversi interventi. Ogni intervento ha un limite di spesa massimo che deve rispettare i criteri e i massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di intervento chiariti dall’Agenzia delle Entrate. Il tecnico ha l’obbligo di allegare il computo metrico per dimostrare che i costi massimi e i criteri richiesti siano stati rispettati. Qualora i costi dei massimali fossero maggiori, la detrazione è possibile solo nel limite individuato dalla normativa.

Vediamo le singole tipologie di intervento e i massimali:

Interventi di isolamento termico

Come la coibentazione del tetto e in generale quegli interventi delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%)

La detrazione spetta per una spesa massima:

  • Edifici con più di 8 unità abitative = fino a € 30.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari
  • Edifici unifamiliari e gli appartamenti in condominio con accesso autonomo all’esterno = fino a € 50.000

Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale pre-esistenti

Come la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento – nel caso si installino pompe di calore reversibili – e alla produzione di acqua calda sanitaria.

  • Edifici con più di 8 unità abitative = fino a € 15.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari
  • Edifici unifamiliari e gli appartamenti in condominio con accesso autonomo all’esterno = fino a € 30.000

Interventi antisismici

Per questo tipo di interventi la detrazione del 110% pone un limite di spesa di € 96.000 per unità immobiliare senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi purché le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Nella detrazione rientrano anche le spese sostenute per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici e l’acquisto di case antisismiche.

Interventi trainati

Si tratta quindi di tutti quegli interventi che vengono eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli sopra, come: altri lavori di riqualificazione energetica, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo, interventi finalizzati alla rimozione di barriere architettoniche. Possono ottenere la detrazione maggiorata del 110% solo gli interventi che sono stati eseguiti nell’intervallo di tempo che va dalla data di inizio lavori a quella di fine lavori.

  • Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica = fino a € 48.000 (oppure entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWp) ed è cumulativo per impianto fotovoltaico e sistema di accumulo integrato ed è riferito alla singola unità immobiliare. Se è in corso un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, la detrazione del 110% spetta per un limite di spesa più basso, cioè di € 1.600 per ogni kWp.

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