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Chi paga per i danni all’auto parcheggiata in condominio?

Quando un incidente accade in un luogo pubblico, sappiamo tutti quanti (più o meno) come comportarci. Ma cosa dobbiamo fare quando un tamponamento avviene all’interno del perimetro condominiale, cioè in un luogo privato? Non è sempre così immediato capire a chi spetta risarcire il danno arrecato al nostro veicolo quando ci troviamo nell’area condominiale, che potrebbe essere sia accessibile che delimitata da sbarre o cancelli. L’auto parcheggiata nel parcheggio condominiale potrebbe aver subito danni di diversa entità. Ad esempio, potrebbe essere stata colpita da un ramo caduto; potrebbe essere stata tamponata da un’altra auto in movimento; potrebbe riportare un vetro rotto, causato magari dai bambini che giocano in cortile oppure potrebbe aver subito dei danni dalla caduta di materiale dall’edificio. Prima di andare su tutte le furie, facciamo un respiro profondo e partiamo dal primo e fondamentale passaggio: stabilire la responsabilità dell’accaduto.

Stabilire di chi è la colpa

Il primo passo da compiere non appena ci accorgiamo di aver subito un danno è quello di stabilire la colpa dell’accaduto. Nella maggioranza dei casi sarà un gioco da ragazzi, in altri, invece, potrebbe essere più complesso. In ogni caso devi tenere sempre a mente che i colpevoli possono essere solo due: il condominio e l’individuo (ad esempio un condòmino, un suo ospite o noi stessi). Stabilire l’entità del danno e l’eventuale responsabile ti permetterà di perdere tempo inutile e di rivolgerti subito al diretto interessato. Tieni a mente che nonostante l’imprevisto sia accaduto in un luogo privato, per i tamponamenti automobilistici, causati ad esempio da chi esce dal parcheggio senza dare la precedenza oppure da chi procede a velocità sostenuta, valgono le stesse regole del Codice della strada. Come stabilisce la Legge, le strade di uso pubblico sono equiparate alle aree di proprietà pubblica o privata aperte alla circolazione del pubblico.

Quando paga il condominio?

L’art. 2051 c.c. “Danno cagionato da cosa in custodia” parla chiaro: qualora il danno all’automobile parcheggiata fosse stato causato dal condominio, a pagare è il condominio. Un ramo caduto durante un temporale; un muro pericolante, oppure il distaccamento di calcinacci dal cornicione del palazzo è da imputare a una mancata manutenzione da parte dello stabile. Questa tipologia di danno deve essere risarcito dal condominio perché si tratta di responsabilità per i danni provocati da cose in custodia (art. 2051 c.c.). Non è certo l’amministratore a pagare, ma l’intero condominio, ovviamente tramite l’assicurazione che ha stipulato come previsto. L’amministratore di condominio, come sappiamo, ha il compito di prendere in carica l’accaduto, contattare l’assicurazione condominiale e provvedere a risolvere il problema. L’assicurazione dello stabile provvederà quindi a espletare tutte le pratiche dovute e a sollevare gli altri inquilini da ogni responsabilità, in quanto non sono loro i diretti responsabili. Per l’amministratore, invece, potrebbe sussistere una situazione diversa. Infatti l’incidente potrebbe essere stato provocato per una sua inadempienza, e in questo caso potrebbero scattare delle conseguenze spiacevoli.

Come abbiamo detto, l’incidente tra due veicoli, di base, non può essere imputabile al condominio. Tuttavia qualora venisse stabilita la mancata collocazione dei dispositivi di sicurezza da parte dell’amministratore incaricato, benché deliberato dall’assemblea, lo stesso amministratore può essere chiamato a rispondere dei danni. Quanto meno a livello di concorso; ovviamente se è possibile dimostrare che i conducenti abbiano usato la diligenza richiesta dalla situazione.

Quando paga l’individuo?

Va da sé, quindi, che per tutti i danni subiti da un’altra automobile o da soggetti terzi (bambini, vicinato, etc.), il proprietario dovrà comportarsi come farebbe per un incidente di natura civile e per i tamponamenti stradali. La richiesta di risarcimento dovrà essere presentata direttamente alla persona responsabile, secondo l’art. 2043 c.c. “Risarcimento per fatto illecito“. In caso di incidente automobilistico, è il danneggiante a risarcire l’auto o lesa. La richiesta di risarcimento va fatta direttamente alla persona responsabile dell’accaduto. Che sia stato un bambino a colpire il vetro con il suo pallone o un’altra automobile che ha urtato il nostro veicolo, poco importa: la responsabilità non ricade sul condominio. Pertanto è superfluo rivolgersi all’amministratore. Ad ogni modo, ti suggeriamo per un ulteriore scrupolo di controllare con il tuo amministratore i termini dell’assicurazione condominiale. Infatti, sebbene sia estremamente raro, il condominio potrebbe essere munito di una polizza assicurativa che copre anche questa tipologia di imprevisto.

L’assicurazione RC auto vale sempre nelle aree private?

Qualora il tamponamento avvenisse in un’area delimitata da cancelli, sbarre o catene contraddistinta da appositi cartelli con il divieto di transito ci troveremmo in una situazione diversa. Le assicurazioni, infatti, risarciscono i danni che avvengono in un’area privata solo se l’eventualità è prevista dal contratto stipulato con l’assicurato. Se la polizza contiene una limitazione di responsabilità che esclude dal risarcimento i sinistri avvenuti in aree private, a pagare il risarcimento dovrà essere il responsabile dell’urto, di tasca sua, senza possibilità di rivalersi poi sulla propria compagnia. Per tutti i danni subiti non in nostra presenta, come dei graffi o un urto, abbiamo il diritto ad essere risarciti dalla nostra assicurazione RC solo se questa lo prevede espressamente nel contratto. Al contrario, se lo spazio è liberamente accessibile, il costo del risarcimento potrà essere addossato all’assicurazione.

Insomma, il primo passo per capire a chi spetta risarcire un danno avvenuto a un’automobile all’interno del perimetro condominiale è sempre quello di stabilire la colpa. Solo quando si è certi del responsabile si può procedere per l’eventuale risarcimento. Per tutti gli altri casi non menzionati, è probabile che la responsabilità sia proprio la nostra. E in quel caso, c’è poco da fare.

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